Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l'amministrazione generale

 

Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale NR.557/PAS.9963.10089.D(10) Roma, 18 novembre 2005

 

OGGETTO: rapporto di lavoro definito “collaborazione coordinata e continuativa a progetto e/o a programma” di cui alla legge Biagi. Applicabilità allo specifico settore della vigilanza privata.

Sono da più parti giunte segnalazioni relative al tentativo effettuato da alcuni istituti di vigilanza di utilizzare guardie particolari giurate per i servizi di competenza instaurando un rapporto di lavoro “atipico”, mediante i cosiddetti contratti di “lavoro a progetto” definiti dalla legge - delega 14.2.2003, n.30 e disciplinati nel Titolo VII, Capo I del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, attuativo della stessa.
Al riguardo si rappresenta che l'art.4, 1°comma, lettera c), punto 1 della legge di delega citata, in riferimento a siffatta tipologia di lavoro, ha previsto che dai relativi contratti “risultino la durata, determinata o determinabile della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.…”.
Il decreto legislativo di attuazione ha poi esplicitato dette caratteristiche stabilendo in modo dettagliato la forma che deve assumere tale tipo di rapporto lavorativo (art.62). Si osserva, in proposito, che il lavoro a progetto presuppone fasi e momenti distinti ed articolati che non paiono rinvenirsi nella vigilanza, la quale deve considerarsi piuttosto una singola prestazione che, a seconda del tipo di tutela, deve essere assoggettata a specifiche regole tecniche e prefissati standards di sicurezza e tecnologici. Ma soprattutto preme sottolineare che le guardie particolari giurate, contrariamente a quanto prevede il tipo di rapporto di lavoro in argomento, non hanno alcuna autonomia, né possono assumere alcuna iniziativa in ordine all'espletamento del servizio a cui sono destinate.
Si richiama in merito la normativa recata dal RDL 26/9/1935, n.1952 (L.19/3/1936, n.508), artt.1,2,6, ove è delineato il potere di controllo del Questore sull'attività delle guardie giurate ed il servizio da esse svolto. Inoltre, l'impianto normativo del TULPS evidenzia una posizione di subordinazione sia funzionale che economica delle guardie giurate verso il titolare della licenza. In particolare ci si riferisce all'art.257 del relativo regolamento di esecuzione, ove è stabilito che, colui che richiede la licenza per gestire un istituto di vigilanza privata, deve allegare alla domanda “il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia”. In tal senso si pone anche il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione 1^ del 25 febbraio 2004, n.76/04, laddove sottolinea che in relazione alla richiesta di nomina delle guardie particolari giurate non può esservi dissociazione tra titolare della licenza ex 134 TULPS e datore di lavoro delle stesse. Altresì appare opportuno richiamare il parere prot. n.15 del 10 marzo 2005, con il quale il Ministero del Lavoro, esprimendosi su un quesito in materia analoga, ha precisato che la nozione di coordinamento riferita alla collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, “può essere utile a giustificare la responsabilità del committente (nel caso in specie trattasi del titolare dell'istituto di vigilanza privata) per l'attività svolta dal collaboratore (guardia particolare giurata) nell'ambito del rapporto contrattuale di riferimento”.
Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene pertanto di dover precisare che il rapporto di lavoro definito a progetto non può considerarsi compatibile con la specificità del settore della vigilanza privata e quindi essere applicato ai contratti per l'assunzione e/o l'impiego delle guardie giurate.
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Il direttore l'ufficio per l'amministrazione generale
(Cazzella)


UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Prot: nr 557/PAS.17719.12982(3) Roma, 21 dicembre 2005


Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Prot: nr 557/PAS.17719.12982(3) Roma, 25gennaio 2006

OGGETTO: Legge 28 novembre 2005, n.246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 – Art. 10 recante disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'Interno. Semplificazioni concernenti le guardie particolari giurate.
Chiarimenti.

In relazione a specifici quesiti relativi alla circolare, pari numero ed oggetto, del 21 dicembre 2005, si rappresenta che, come espressamente ivi indicato, le modifiche apportate al secondo comma dell'art.138 T.U.L.P.S. perseguono innanzitutto finalità di semplificazione dell'azione amministrativa. Ciò non esclude che, fermo restando le incidenze sul regime lavoristico, di norma non inferiore al biennio, possano continuare a trovare applicazione le indicazioni a suo tempo fornite nei casi in cui, per motivate esigenze connesse, ad esempio, alla tipologia del servizio o alla durata dell'appalto, le guardie giurate risultino assunte con contratti di durata inferiore ai due anni, conformemente a quanto previsto dal CCNL di categoria.
Pertanto, codesti Uffici rilasceranno, qualora ne sussistano le condizioni, le autorizzazioni richieste con validità biennale, salvo poi a revocarle al momento della risoluzione del contratto tra la guardia giurata e l'istituto di vigilanza.
Resta inteso che i titolari degli istituti di vigilanza dovranno dare immediata notizia della risoluzione del rapporto di lavoro, restituendo i decreti e le licenze di porto d'armi delle guardie che cessano il servizio, così come disposto dall'art.259 del Reg, d'Esecuzione al T.U.L.P.S., la cui violazione – si ricorda – costituisce illecito di rilevanza penale.
Peraltro, sempre nell'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, per quel che concerne la licenza di porto d'ami, la stessa potrà essere sospesa fino alla data di scadenza biennale, in modo da consentire, nel caso di nuova assunzione del titolare nell'arco dei due anni, il rilascio immediato della licenza e della nuova approvazione della nomina a guardia giurata, senza ulteriori incombenze burocratiche salvo la verifica delle eventuali notizie in atti.
Resta inteso che in tal caso, ed in generale per il rinnovo dei porto d'armi delle guardie giurate, la tassa di concessione governativa, già pagata all'atto del rilascio del titolo sospeso, dovrà essere corrisposta, nella misura individuata dal D.M. 28.12.1995, solo all'atto del rinnovo biennale del titolo stesso, ciò anche a mente del parere espresso dal Ministero dell'Economia Agenzia delle Entrate - in relazione all'interpello proposto da questa Amministrazione in tema di tasse di concessione dovute per l'esercizio di attività relative ai metalli preziosi – trasmesso con la circolare nr.557/PAS.13984.12020(4) del 3.11.05, secondo cui, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. nr.641/1972, “…la tassa di rinnovo è dovuta quando gli atti venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere…”.


Ministero dell'Interno
Circolare N.4.-10. 8616/10089. D (1) Roma, 23 novembre 1979 avente per


OGGETTO: Guardie particolari giurate - Porto dell'arma fuori servizio

Quesito.


L'art. 256 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P. S. stabilisce, com'é noto, che, per portare le armi, le guardie particolari giurate devono munirsi della licenza prevista dall'art.42 del citato testo unico, nonché dall'art.71 dello stesso Regolamento di P. S. e che tale licenza, la quale consente il porto d'armi a tassa ridotta, non può essere rinnovata se non consti che permane la qualifica di guardia particolare giurata.
Ciò premesso, atteso che gli articoli 73, 3° comma e 74 del Regolamen­to di P. S. fanno espresso divieto alle categorie di persone ivi tassativamente indicate di portare le armi fuori servizio, mentre nessuna analoga limitazione si rinviene nelle leggi di P. S. a proposito delle guardie giurate, questo Ministero, applicando i noti canoni interpretativi degli argomenti "a silentio" e "a contrario sensu", ha sempre ritenuto - conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez.2", 7 ottobre 1930), recentemente ribadita in altre specifiche sen­tenze dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria - di assimilare le cennate guardie giurate, per quanto attiene il porto dell'arma, agli altri privati cittadini muniti di normale licenza del Prefetto, ai sensi del citato art.42 TULPS.
Ciò in quanto tale indirizzo che non contrasta - a proprio avviso - con la normativa che disciplina la materia, non presenta aspetti di incompatibilità con l'esigenza, eventualmente avvertita in qualche provincia, di limitare eccezionalmente la circolazione delle armi, potendosi in tal caso inserire, all'occorrenza, fra le norme relative all'espletamento del servizio di vigilanza privata - approvate con decreto del Questore ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 19 marzo 1936, n.508 - la prescrizione che il porto delle armi sia limitato, per determinati. casi, al luogo e al tempo in cui si svolge il servizio stesso e potendosi altresì fare ricorso, allo stesso fine, all'analogo potere discrezionale limitativo, riconosciuto alla competente Autorità di P. S. dall'art.9 del testo unico anzidetto.
Al riguardo preme, tuttavia, sottolineare che da varie parti è stato la mentato che l'apposizione, talvolta generalizzata, di siffatte prescrizioni limitative comporta riflessi negativi per quanto concerne la pienezza del diritto di legittima difesa, in funzione del quale sono state emanate le disposizioni legislative che consentono l'autorizzazione per il porto d'arma.
È stato infatti osservato che le esigenze di difesa delle guardie particolari giurate, non meno di quelle dei privati in genere, essendo legate a circostanze di fatto Ia cui natura ed entità sfuggono ad un preventivo apprezzamento dell'Autorità, mal si prestano ad essere circoscritte entro determinati limiti temporali e spaziali.
Ciò in quanto, essendo la guardia giurata, a cagione del proprio servizio, esposta più dei privati cittadini ad azioni di rappresaglia e ad atti di violenza in genere, appare evidente che essa ha maggiore necessità di tutelare in ogni tempo la propria vita ed integrità fisica che vedrebbe più gravemente compromesse se fosse costretta a circolare disarmata fuori delle ore di servizio, soprattutto quando di ciò fossero consapevoli gli elementi della malavita locale.
Poiché, tuttavia, altre sentenze della stessa autorità Giudiziaria ordinaria, discostandosi dal suesposto orientamento, sono pervenute ad opposte conclusioni, sia pure avuto riguardo, in qualche caso, all'esistenza di limitazioni all'uopo imposte dalle competenti Autorità provin­ciali di P. S. , questo Ministero ha ritenuto di sollecitare in proposito il parere del Consiglio di Stato e ciò tenuto altresì conto dei dubbi interpretativi in più occasioni manifestati da alcuni organi periferici di P. S., nonché delle doglianze espresse dai rappresentanti sindacali della categoria interessata.
Il cennato Consesso, con parere n. 54379 dei 5 "maggio c. a. , qui per venuto il 30 ottobre u. s. , ha reso noto che deve considerarsi legittima la tesi, sostenuta da questa Amministrazione, della inesistenza di limiti legali al porto delle armi da parte delle guardie particolari giurate fuori servizio.
Premesso, infatti, che dette guardie per esercitare la funzione di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari "devono essere munite di licenza "ad hoc" del Prefetto, la quale peraltro non attribuisce di per sé anche la facoltà di portare armi", per la cui legittimazione si "deve invece richiedere e ottenere la licenza prevista a tale fine in via generale per tutti (art. 256 del R. D, n.635 e art.42 del R. D. b. 773)", il ripetuto Consesso ha chiarito che "le guardie giurate in possesso di porto d'armi rientrano, sia per espressa disposizione legistativa che per la medesima natura della funzione esercitata, nell'ambito dei privati che per avventura abbiano ottenuto l'identica autorizzazione. Esse, infatti, sono guardie private incaricate di effettuare una vigilanza privata per beni normalmente privati, né possono ricomprendersi, come è di tutta evidenza, nelle previsioni di cui agli artt.73 (esenzione dall'obbligo di ottenere la licenza) o 74 (speciale autorizzazione per impiegati pubblici) del Regolamento di P. S. ", atteso che "esiste una grossa differenza tra l'esercizio di pubbliche funzioni (quelle ad es. degli agenti di P. S. o dei dipendenti statali addetti a servizi per i quali sia necessario essere armati) e lo svolgimento di attività di difesa personale o della proprietà privata, che non consente accostamenti neppure analogici".
Conseguentemente, ad avviso del Consiglio di Stato, “alle guardie giurate va fatta applicazione, per quanto riguarda il porto d'armi, delle medesime norme dettate all'uopo per la generalità dei cittadini senza che sia possibile invece applicare loro talune disposizioni eccezionali dettate per talune categorie di pubblici funzionari. Né può distogliere da tale conclusione l'osservazione che per le guardie giurate è previsto il paga mento di una tassa di porto d'armi d'importo minore di quello comune (questa è l'unica particolarità che distingue la loro normativa da quella generale), poiché ciò si giustifica con il "favor laboratoris" che ha sempre inspirato il legislatore".
In definitiva - come testualmente asserito nel parere in parola - "la guardia giurata è un lavoratore dipendente perché presta la propria opera sotto la direzione e nell'interesse altrui, mentre il privato cittadino agisce nel proprio personale interesse, il che è un motivo sufficiente per differenziare la loro posizione dal punto di vista fiscale (ma solo in que­sto!)". E pertanto, "poiché ai privati l'autorizzazione al porto d'armi consente di recarsi fuori dal proprio domicilio armati senza limite di tempo (a meno che. ciò non sia stabilito nella singola licenza), la stessa regola deve valere anche per le guardie giurate".


Legge 6 giugno 2008, n. 101 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.  Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008
(omissis)
Art. 4.
Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
c) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente:
«Art. 134-bis (Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma è abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma è abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
3) È aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».